Statuto e Scopi

Art. 1
È costituita un’Associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), sotto la denominazione: "RIMA ONLUS", con sede in Gravina di Catania (CT), con durata a tempo indeterminato.
Art. 2
L’associazione non persegue scopi di lucro e non ha finalità partitiche o sindacali, ma si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. E’ fatto l’obbligo dell’uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”. Essa si prefigge il seguente scopo: partecipare alle esigenze di coloro che hanno subito un intervento al seno o con altre patologie oncologiche, attraverso la collaborazione di quanti intendono prestare loro assistenza per l’inserimento nella società e negli ambiti di lavoro (medici specialisti, medici di base, psicologi, terapisti della riabilitazione, istruttori di ginnastica, nuoto ed altre discipline sportive, musica, teatro e arte varia, terapia alternativa, etc.). L’Associazione opererà negli ambiti sopra descritti al di fuori di ogni legame politico, partitico e religioso, nel pieno rispetto della democrazia e della Costituzione Italiana. Si riconosce nei valori della libertà associativa delle persone e nella democraticità dell’organizzazione fondata sulla sovranità dell’Assemblea e l’eleggibilità degli Organi Direttivi. Il Consiglio Direttivo potrà istituire per l’attività sociale sedi secondarie ed ulteriori uffici di rappresentanza, succursali e centri, su tutto il territorio nazionale. L’Associazione è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
Art. 3
L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate all’art. 2 del presente Statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e, a titolo esemplificativo e non tassativo, potrà: stipulare convenzioni con medici specialisti di ogni specializzazione e di ogni parte del mondo; svolgere attività di formazione, informazione, divulgazione e prevenzione attinenti i problemi di ONCOLOGIA SENOLOGICA – RICOSTRUZIONE DELLA MAMMELLA E PROBLEMI ONCOLOGICI DI DIVERSA NATURA, riguardante ai medici, personale infermieristico, volontari, consulenti legali, esperti in pratiche amministrative inerenti, pazienti e donne in generale, affinché possa essere conseguito il pieno successo terapeutico insieme a quello funzionale e rieducativi; promuovere e sviluppare ogni iniziativa che valga a potenziare l’attività dell’Associazione soprattutto nel campo della ricerca, dei progetti, della formazione e dell’aggiornamento professionale, (congressi, meeting, teatro, musica, spettacoli e manifestazioni varie), su tutto il territorio nazionale e straniero; portare aiuto morale e materiale a tutti coloro presso i quali l’Associazione potrà intervenire anche mediante lo svolgimento di attività di volontariato ed opere di umana solidarietà, assistenza sociale e beneficenza; divulgare informazioni tramite mass media e partecipare a trasmissioni radiofoniche e televisive; stipulare convenzioni con centri diagnostici, case di cura, cliniche private e strutture pubbliche, per potere agevolare i sostenitori dell’Associazione (bisognosi di cure); aderire e/o affiliarsi a qualsiasi ente, pubblico e/o privato, organismo, fondazione o federazione, che abbia scopi analoghi e/o connessi alla propria attività e che faciliti, direttamente o indirettamente, il conseguimento dei propri fini istituzionali; richiedere al Governo Italiano il riconoscimento di Organizzazione non Governativa attraverso le regolari procedure che permettono ad una Associazione Noprofit, con riconosciuti scopi umanitari, il raggiungimento di tale attestazione internazionale; cooperare con ONG di altri paesi internazionali per la realizzazione di progetti a scopo sociale e umanitario con applicazione sia sul territorio nazionale sia sul territorio straniero; accedere a finanziamenti di erogazione Europea, Ministeriale, Regionale, Provinciale e locale, volti in particolare a incentivare la cooperazione fra paesi stranieri, per il sostenimento e la ricerca; fornire assistenza, previdenza, consulenza medica specialistica, servizio prenotazioni accertamenti e visite specialistiche presso gli enti convenzionati con l’associazione; fornire assistenza legale e disbrigo pratiche amministrative per invalidità, legge 104, esenzioni e correlati; fornire informazioni e visite preventive diagnostiche con medici professionisti; fornire informazioni e consulenze sulla ricostruzione della mammella per i malati di oncologia senologica, offrendo a tutte le pazienti le soluzioni più valide per raggiungere il massimo della radicalità oncologica con il miglior risultato cosmetico. Al fine del perseguimento degli scopi sociali, l’associazione potrà avvalersi della collaborazione, ad ogni livello nel campo specifico, di artisti, esperti e professionisti. Quanto sopra potrà essere posto in essere nel modo più ampio, senza limitazioni di sorta, sia in Italia che all’estero.
Art. 4
Le modalità per il raggiungimento dello scopo sociale sono stabilite dal Consiglio Direttivo, il quale potrà pertanto compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di qualsiasi natura ritenuti necessari ed utili alla realizzazione dello scopo sociale.
Art. 5
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative, dai contributi straordinari dei soci, dai beni mobili ed immobili, da fondi di riserve, da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti, da contributi erogati da Enti pubblici e privati, nonché da risorse economiche derivanti dalle attività dell’Associazione. Per il conseguimento dei fini sociali potrà richiedere contributi e finanziamenti allo Stato, agli Enti Regionali o locali.
Art. 6
Possono essere soci coloro che, in possesso dei requisiti di buona condotta morale e civile, senza precedenti penali, condividano le finalità dell’Associazione, risultano in regola con il pagamento delle quote sociali e riscuotono buona reputazione nella vita pubblica e privata. I soci si distinguono in: Soci fondatori; Soci benemeriti o soci onorari; Soci ordinari; I fondatori sono i soci firmatari dell’Atto Costitutivo. Il titolo di socio onorario può essere conferito dal Consiglio Direttivo a persona che abbia svolto attività di rilievo nell’interesse dell’Associazione per il conseguimento dei fini istituzionali o che si sia distinta nel campo sociale, politico, economico, culturale, del lavoro e dell’ambiente. I soci ordinari sono tutti coloro, cittadini italiani e non, che ne facciano domanda e pagano una quota sociale annua, più eventuali contributi richiesti per sostenere le varie attività. La domanda scritta da parte del candidato va avallata da almeno tre soci e va indirizzata al Consiglio Direttivo, specificando: dati anagrafici, domicilio, codice fiscale e cittadinanza; attività svolta o che intende svolgere ai fini sociali. Il Consiglio Direttivo, esaminata la richiesta potrà respingerla a proprio insindacabile giudizio oppure accettarla conferendo la qualifica di socio. La deliberazione di ammissione del socio ordinario diverrà operativa dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il versamento di una quota sociale, più un eventuale contributo, al fine di partecipare all’attività prescelta, nella misura e nelle modalità determinate di volta in volta dal Consiglio Direttivo. La partecipazione all’Associazione non può essere prevista a tempo determinato, salva la facoltà per l’associato di recedere con le modalità infra regolate. Dovendosi comunque assicurare l’unità del rapporto associativo, ciascun associato ha diritto ad un voto in Assemblea. Il numero dei soci è illimitato.
Art. 7
Tutti i soci hanno l’obbligo di corrispondere annualmente la quota sociale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo su parere non vincolante dell’Assemblea. I soci hanno diritto di frequentare i locali dell’Associazione, usufruendo dei benefici previsti per ogni categoria sociale da parte del Consiglio Direttivo. Essi, firmando la richiesta di ammissione, si impegnano al rispetto scrupoloso del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni, delle delibere legalmente adottate dagli organi sociali e a non nuocere al decoro, agli interessi ed alla vita dell’Associazione. Inoltre, coloro che riceveranno in uso strumenti o materiale dell’Associazione si impegneranno per iscritto a mantenere e ben custodire ciò che viene loro affidato ed a restituirlo in qualsiasi momento su richiesta del Consiglio Direttivo, assumendosi la responsabilità per eventuali danni apportati.
Art. 8
La qualifica di socio si perde: Per decesso; Per dimissioni scritte e motivate al Presidente del Consiglio Direttivo; Per esclusione a causa di azioni ritenute disonorevoli o comunque ostacolanti il buon funzionamento dell’Associazione; Per esclusione quando non adempia puntualmente, senza giustificati motivi, agli obblighi assunti, a qualunque titolo, verso l’Associazione; Per decadenza quando non partecipa, senza giustificato motivo, ad almeno due assemblee ordinarie esecutive; Per incompatibilità dovuta alla partecipazione ad attività analoghe a quelle sociali intraprese da altre organizzazioni, ad eccezione di attività previamente autorizzate dal Consiglio Direttivo; Per morosità nei confronti dell’Associazione. In particolare, il versamento della quota associativa deve avvenire entro il mese di gennaio di ogni anno. Per recesso da comunicarsi per iscritto, a mezzo raccomandata A/R al Presidente del Consiglio Direttivo e ad effetto immediato dalla sua ricezione, salvo l’obbligo di versare la quota associativa annua se il recesso è comunicato in data successiva all’approvazione del Bilancio preventivo. L’esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo previa audizione dell’interessato. In ogni caso di perdita della qualità di associato non spetta alcun rimborso delle quote sociali versate; quest’ultime sono non rivalutabili ed intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte.
Art. 9
Sono organi dell’Associazione: L’Assemblea; Il Consiglio Direttivo; Il Presidente del Consiglio Direttivo.
Art. 10
L’Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria ed è composta da tutti i Soci, onorari e ordinari, maggiorenni, in regola col versamento delle quote sociali. Tutti gli associati hanno diritto ad un voto ai sensi dell’art. 2532 c.c. L’Assemblea ordinaria dei soci viene convocata d’iniziativa del Presidente almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale o su richiesta di almeno un terzo dei soci o di due membri del Consiglio Direttivo. La convocazione scritta, contenente l’ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, deve essere notificata ai soci o affissa all’albo almeno dieci giorni prima della riunione L’Assemblea ordinaria delibera sull’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, esprime parere sulla misura delle quote associative sull’approvazione degli eventuali regolamenti interni, sul rinnovo delle cariche sociale, esercita il controllo dell’operato degli organi sociali e delibera su ogni altro argomento sottopostale. L’Assemblea dei soci, con voto a maggioranza, può inoltre inserire nell’Ordine del giorno, nuovi argomenti non previsti in convocazione. L’Assemblea ordinaria decide a maggioranza dei presenti. In prima convocazione occorre l‘intervento della maggioranza assoluta dei membri; in seconda convocazione, la delibera viene presa qualunque sia il numero degli intervenuti. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo od in mancanza dal Vice Presidente o, in mancanza di questi, da persona scelta dall’Assemblea.
Art. 11
L’Assemblea straordinaria viene convocata d’iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei soci o di due membri del Consiglio Direttivo per deliberare sulle seguenti materie: modifica dello Statuto; decadenza di membri del Consiglio Direttivo; scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, in quest’ultimo caso occorrerà il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.
Art. 12
Il Consiglio Direttivo: Ha funzioni esecutive su quanto deliberato dall’Assemblea; Fissa l’ammontare della quota sociale su parere non vincolante dell’Assemblea; Conferisce la qualifica di socio onorario, decide sulle domande di ammissione da parte di nuovi soci ordinari, decide sulla loro esclusione per gravi inadempienze o per comportamenti incompatibili con gli scopi sociali dell’Associazione o per le altre cause elencate all’art. 8; Redige, con criteri e idonee forme di pubblicità, i bilanci preventivi e consuntivi e i rendiconti economico-finanziari, da sottoporre all’Assemblea nei termini di legge; Delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che rientra nell’amministrazione; Procede all’inizio di ogni anno alla revisione degli elenchi dei soci per accertarne la permanenza dei requisiti, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario; Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice e nel caso di parità prevale la decisione alla quale abbia aderito il Presidente. Il Consiglio Direttivo è formato da quattro membri: Presidente; Vice Presidente; Tesoriere; Segretario. I membri del Consiglio Direttivo, scelti tra gli associati, vengono eletti dall’Assemblea. Essi eleggono al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Essi durano in carica due anni e sono sempre rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno e almeno tre volte nel corso dell’anno. Si riunisce, inoltre, su richiesta di almeno due membri del Consiglio stesso. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente.
Art. 13
Il Presidente dirige l’Associazione, ha la rappresenta legale di fronte ai terzi ed in giudizio e a lui spetta la firma degli atti sociali che impegnino l’Associazione sia nei riguardi dei soci sia dei terzi. Egli cura l’esecuzione delle delibere assunte, ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali, provvede all’esazione delle quote sociali e delle altre entrate dell’Associazione ed esegue i pagamenti. Il Presidente può delegare alcuni poteri al Vice Presidente; deleghe particolari possono essere rilasciate ad uno o più Consiglieri in via transitoria o permanente. Ogni delega di carattere permanente dovrà risultare dai verbali del Consiglio Direttivo.
Art. 14
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di temporanea assenza o impedimento o per incarichi che il Presidente stesso ritiene opportuno affidargli nell’interesse dell’Associazione. Ogni delega conferitagli di carattere permanente dovrà risultare dal verbale del Consiglio Direttivo.
Art. 15
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote sociali, da contributi e lasciti di terzi, anche in relazione ad attività svolte dall’Associazione, da beni mobili ed immobili acquistati dall’Associazione e dai loro proventi. In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e l’eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto, su indicazione dell’Assemblea, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23.12.1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Il Consiglio Direttivo, entro il 31 marzo dalla chiusura di ogni esercizio, redige il bilancio consuntivo e quello preventivo per essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea. E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni e/o ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 16
Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.
Art. 17
Per quanto non previsto dal presente statuto e dall’atto costitutivo, si applicheranno le disposizioni legislative in materia di ONLUS nonché, ove compatibili, le disposizioni relative agli enti non commerciali.